POSTE ITALIANE 75^ EMISSIONE DEL 19 NOVEMBRE 2020 DI UN FRANCOBOLLO celebrativo delle Regioni a statuto ordinario, nel 50° anniversario dell’istituzione

POSTE ITALIANE 75^ EMISSIONE DEL 19 NOVEMBRE 2020 DI UN FRANCOBOLLO CELEBRATIVO DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, NEL 50° ANNIVERSARIO DELL’ISTITUZIONE

Il Ministero dello Sviluppo unitamente alle Poste Italiane emette il 19 novembre 2020 un francobollo celebrativo delle Regioni a statuto ordinario, nel 50° anniversario dell’istituzione relativo al valore della tariffa B 50 g, corrispondente ad €2.60.

  • data: 19 novembre 2020
  • dentellatura: 11
  • stampa: rotocalcografia
  • tipo di carta: carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente
  • stampato: I.P.Z.S. Roma
  • tiratura: 1.000.000
  • dimensioni: 30 x 40 mm
  • valore: B 50 g = €2.60
  • bozzettista: a cura della Società Artattack Group S.r.l. e ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
  • num. catalogo: Michel______ YT _______ UNIF 4100
  • La vignetta: raffigura il numero ordinale “50°” in una elaborazione artistica che armonizza e assembla i due numeri graficamente e cromaticamente rappresentativo del 50° anniversario dell’istituzione delle Regioni a statuto ordinario. Completano il francobollo la leggenda “ANNIVERSARIO DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B 50 g”.

Se sei interessato all’acquisto di questo francobollo lo puoi acquistare al prezzo di € 3.20 inviandomi una richiesta alla email: protofilia1@gmail.com

Una regione italiana a statuto ordinario è una regione della Repubblica italiana avente uno statuto, quale fonte dell’ordinamento regionale. Le forme e condizioni di autonomia sono stabilite dalla Costituzione e lo statuto ordinario delle stesse viene approvato con legge regionale statutaria.

Queste regioni si differenziano da quelle dotate di uno statuto speciale, approvato con una legge costituzionale che definisce le forme e condizioni di autonomia speciale.

Lo statuto ordinario

Secondo l’art. 123 della Costituzione lo Statuto ordinario ” è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Il Governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale”.

In seguito alla promulgazione da parte del Presidente della Regione si passa alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per quanto riguarda le materie, lo Statuto deve disciplinare obbligatoriamente “la forma del governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento” della Regione, l’iniziativa delle leggi, il referendum e la pubblicazione degli atti normativi.

Lo Statuto ordinario è la fonte primaria regionale, gerarchicamente subordinata alla Costituzione. L’articolo 123 della Costituzione prevede per lo Statuto un contenuto “necessario” che va a disciplinare e regolamentare una serie di norme che vanno a definire la Forma di governo, il diritto di iniziativa e del Referendum su leggi regionali e provvedimenti amministrativi, nonché la pubblicazioni delle leggi regionali e dei regolamenti regionali, la modalità di elezione degli organi principali dello statuto, e le modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale (vedi artt. 121-126 Cost), gli organi, i rapporti tra di loro e le rispettive competenze (vedi art. 121 Cost). Non si possono determinare negli Statuti: gli organi della Regione e le competenze, (fissati già dall’art. 121 Cost.) e il sistema elettorale e la durata degli organi elettivi (già fissati dagli artt. 122-126).

Storia

Il primo statuto regionale, quello speciale della Regione siciliana, fu promulgato già durante la monarchia, il 15 maggio 1946, poi divenuto con la Repubblica legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948. Nello stesso giorno sono stati emanati gli statuti delle altre 3 regioni ad autonomia speciale, a parte il Friuli Venezia Giulia, promulgato nel 1963.

Nonostante la Costituzione del 1948 avesse previsto la presenza delle Regioni come enti territoriali politicamente ed economicamente autonomi, tuttavia le regioni a statuto ordinario furono istituite concretamente solo nel 1970.

Lo Stato trasferiva con legge o atto equiparato alle Regioni le funzioni amministrative, anche se si trattava di un trasferimento parziale. Una prima svolta nella ripartizione delle funzioni si è avuta con la legge 59 del 1997, ossia la cosiddetta “Legge Bassanini”, che prevedeva l’attribuzione delle funzioni amministrative alle Regioni anche per quanto riguarda la cura e la promozione dello sviluppo delle rispettive comunità e non solo per le materie in cui aveva competenza legislativa. Inoltre la legge Costituzionale n.1 del 1999 ha modificato la forma di governo regionale, introducendo l’elezione popolare diretta del Presidente della Giunta.

La legge cost. n. 3/2001 ha modificato il titolo V, parte II, della Costituzione. Tale riforma ha profondamente mutato i rapporti tra Stato, Regioni ed Enti Locali, introducendo elementi di federalismo nell’ordinamento costituzionale.

Un altro passo verso la maggiore autonomia delle Regioni si è avuto con la modifica dell’art. 117 Cost. Il testo precedente elencava le materie su cui le regioni avevano potestà legislativa (concorrente), riservando tutte le altre materie alla potestà legislativa dello Stato. Un’ulteriore tipologia di competenza spettante alle Regioni, era quella cosiddetta Integrativa – facoltativa: la disciplina della materia spettava allo Stato con legge ordinaria, nella quale potevano essere definiti spazi di intervento della regione nei casi e modi prescritti. Ora invece il nuovo art. 117 prevede: art. 117.2 elenca le materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato; art. 117.3 elenca le materie di potestà legislativa concorrente; art. 117.4 riserva alle regioni la potestà legislativa (residuale) per le materie non espressamente riservate alla legislazione statale.

Inoltre sempre con la riforma del 2001 si è superato il “principio di parallelismo delle funzioni”, in base al quale in precedenza la competenza legislativa attraeva a sé anche quella amministrativa. Oggi, ai sensi del riformato art. 118 Cost., l’attribuzione della generalità delle funzioni amministrative è riservata ai Comuni sulla base dei principi di: sussidiarietà (l’ente di livello superiore interviene solo quando l’amministrazione più vicina ai cittadini non possa da sola assolvere al compito), differenziazione (enti dello stesso livello possono avere competenze diverse) ed adeguatezza (le funzioni devono essere affidate ad enti che abbiano requisiti sufficienti di efficienza).

Le Regioni a Statuto ordinario

Sono regioni a statuto ordinario:

  • Abruzzo
  • Basilicata
  • Calabria
  • Campania
  • Emilia-Romagna
  • Lazio
  • Liguria
  • Lombardia
  • Marche
  • Molise
  • Piemonte
  • Puglia
  • Toscana
  • Umbria
  • Veneto

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