M.I.S.E. 89^-103^ EMISSIONE di un FOGLIETTO con 15 francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica ” le Eccellenze del Sistema Produttivo ed Economico” dedicati ai prodotti a Denominazione Protetta DOP

Il Ministero dello Sviluppo Economico emette il 20 novembre 2021, distribuiti dalla Poste Italiane, un foglietto con 15 francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica ” le Eccellenze del Sistema Produttivo ed Economico” dedicati ai prodotti a Denominazione Protetta DOP con valore tariffario a €0,25.

  • data: 20 novembre 2021
  • dentellatura: 9
  • dimensioni francobollo: 40 x 48 mm
  • dimensioni del foglietto: 259 x 187 mm
  • stampa: rotocalcografia
  • tipo di cartacarta bianca, patinata gommata, autoadesiva, non fluorescente
  • colori: sei
  • stampato: I.P.Z.S. Roma
  • tiratura: 1.500.000 per i francobolli e 100.000 per il foglietto
  • valore €0,25
  • bozzettista F. Del Curatolo
  • num. catalogo francobolloMichel _4368-4369-4370-4371-4372-4373-4374-4375-4379-4377-4378-4379-4380-4381-4382_ YT _______ UNIF _4211 pomodoro -4212 fagiolo – 4213 carciofi -4214 arancia – 4215 peperone -4216 mela – 4217 melanzana – 4218 patata -4219 castagna -4220 cipolla – 4221 nocciola – 4222 fico – 4223 basilico – 4224 aglio – 4225 pistacchio_
  • Il foglietto all’interno contiene : I quindici francobolli che raffigurano, in grafica stilizzata, una serie di prodotti agroalimentari italiani a Denominazione di Origine Protetta, rappresentativi dei complessivi 170 riconosciuti dall’Unione Europea. In alto a sinistra, in ogni vignetta, è riprodotto il marchio della Denominazione di Origine Protetta, nota con l’acronimo di “DOP”. Completano i francobolli la leggenda “dalla terra Italiana” e le rispettive scritte “Pomodoro”, “Fagiolo”, “Carciofo”, “Arancia”, “Peperone”, “Mela”, “Melanzana”, “Patata”, “Castagna”, “Cipolla”, “Nocciola”, “Fico”, “Basilico”, “Aglio”, “Pistacchio”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “€ 0,25”.

Se sei interessato all’acquisto di questo foglietto lo puoi acquistare, al prezzo di € 7,50 inviandomi una richiesta alla mia email: protofilia1@gmail.com

Denominazione di origine protetta

La denominazione di origine protetta, meglio nota con l’acronimo “DOP”, è un marchio di tutela giuridica della denominazione che viene attribuito dall’Unione europea agli alimenti le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono stati prodotti.

L’ambiente geografico comprende sia fattori naturali (clima, caratteristiche ambientali), sia fattori umani che comprendono tecniche agricole sviluppate nel tempo che, combinati insieme, consentono di ottenere un prodotto inimitabile al di fuori di una determinata zona produttiva.

Affinché un prodotto sia DOP, le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire in un’area geografica delimitata. Chi fa prodotti DOP deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione. Il rispetto di tali regole è garantito da un organismo di controllo indipendente.

Per distinguere, anche visivamente, i prodotti DOP da quelli IGP, i colori del relativo marchio sono stati cambiati da giallo-blu a giallo-rosso.

nuovo marchio

Procedura per il riconoscimento della DOP

Ai sensi dell’art. 4, par. 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, «per beneficiare di una denominazione d’origine protetta, un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare».

Ai sensi dell’art. 5, «la domanda di registrazione può essere presentata esclusivamente da un’associazione».

Il secondo periodo dell’art. 5 fornisce la definizione di «associazione», stabilendo che «Ai fini del presente regolamento si intende per «associazione» qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori o di trasformatori che trattano il medesimo prodotto agricolo o il medesimo prodotto alimentare. Altre parti interessate possono far parte dell’associazione. Una persona fisica o giuridica può essere equiparata ad una associazione conformemente alle norme particolareggiate di cui all’articolo 16, lettera c) [del regolamento (CE) n. 510/2006]».

L’associazione può presentare la domanda di registrazione solo per i prodotti agricoli o alimentari che essa stessa produce od elabora. La domanda di registrazione della DOP è inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata la zona geografica.

La domanda di registrazione comprende il nome e l’indirizzo dell’associazione richiedente, il disciplinare previsto dall’art. 4, il «documento unico» recante gli elementi principali del disciplinare e la descrizione del legame del prodotto con l’ambiente geografico o con l’origine geografica.

Lo Stato membro esamina la domanda di registrazione per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal regolamento. Qualora si ritenga che i requisiti del regolamento siano soddisfatti, lo Stato adotta una decisione favorevole e trasmette alla Commissione europea la documentazione per la decisione definitiva.

Dalla data di presentazione della domanda alla Commissione europea, lo Stato membro può accordare alla denominazione, in via transitoria, una protezione. Tale protezione cesserà successivamente a decorrere dalla data di adozione della decisione sulla registrazione.

Registrazione di una zona geografica situata in un Paese terzo

La riforma della normativa delle DOP e IGP, attuata col regolamento (CE) n. 510/2006, che ha abrogato il regime precedente normato dal regolamento (CEE) n. 2081/1992, prevede il riconoscimento di DOP e IGP di Paesi terzi (cioè nazioni extra UE).

Tale riconoscimento è stato introdotto per eliminare le incompatibilità della disciplina europea col sistema OMC e, specificamente, con gli Accordi TRIPs e GATT. Ai sensi del par. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione che riguarda una zona geografica situata in un Paese terzo è composta dagli elementi previsti per la registrazioni di una zona geografica situata in UE (i quali sono disciplinati al par. 3, dell’art. 5), nonché dagli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine. Tale domanda di registrazione è trasmessa alla Commissione europea direttamente oppure per il tramite delle autorità del Paese terzo interessato.

Controlli ufficiali e verifica del rispetto del disciplinare

Ai sensi dell’art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006, «gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli in relazione agli obblighi stabiliti dal presente regolamento a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 [regolamento relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali]».

In Italia la disciplina è prevista dal decreto delegato n. 297/2004, il quale reca le «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 [ma il decreto deve ritenersi applicabile anche al regolamento (CE) n. 510/2006], relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari».

Il decreto, richiamando l’art. 53 della legge n. 128/1998, individua nel «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l’autorità nazionale preposta al coordinamento dell’attività di controllo» ed esso è responsabile della vigilanza della stessa. Il richiamato art. 53 prosegue statuendo che «l’attività di controllo […] è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le Regioni».

Sono previste delle sanzioni nei casi di mancato rispetto del disciplinare di produzione, di mancato adempimento degli obblighi delle strutture di controllo, di richiami alle DOP e alle IGP nella denominazione di tali strutture di controllo e di inadempienze agli obblighi posti in capo ai consorzi di tutela.

Le autorità di cui all’art. 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 510/2006, che abbiano deciso di verificare il rispetto del disciplinare devono offrire adeguate garanzie di obiettività ed imparzialità e disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

Fattispecie equiparate alle DOP e le denominazioni d’origine dei vini

Ai sensi dell’art. 2, par. 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, «sono altresì considerate come denominazioni d’origine […] le denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare [che soddisfi i requisiti di qualità previsti per le DOP al par. 1, lettera a)]».

Il par. 3, stesso articolo, statuisce: «In deroga al paragrafo 1, lettera a), sono equiparate a denominazioni d’origine talune designazioni geografiche qualora le materie prime dei prodotti da esse designati provengano da una zona geografica più ampia della zona di trasformazione, o diversa da essa, purché […] la zona di produzione delle materie prime sia delimitata e sussistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime».

Le denominazioni d’origine protetta dei vini hanno trovato cittadinanza nella normativa europea a partire dal regolamento (CE) n. 1234/2007 sull’Organizzazione Comune di Mercato (cosiddetta O.C.M.) unica dei vini, modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009.

Il regolamento (CE) n. 491/2009 definisce le DOP del vino come «il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto [viticolo] la [cui] qualità e le [cui] caratteristiche [siano] dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani, le [cui] uve […] [provengano] esclusivamente da tale zona geografica e la [cui] produzione [avvenga] in detta zona geografica e [sia] ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera».

Tale disciplina sui vini ha sostituito quella precedente (che prevedeva una protezione nazionale dei vini e, a seguire, un riconoscimento comunitario come VQPRD o VSQPRD). Oggi è previsto il riconoscimento come DOP o IGP e le menzioni DOC, DOCG e IGT sono ancora applicabili ai sensi del decreto delegato n. 61/2010, ma solo come menzioni specifiche tradizionali (articolo estrapolato dal sito Wikipedia)

Settori

I prodotti DOP e IGP vengono suddivisi nei seguenti settori:

  • vini
  • birre
  • aceti (diversi dagli aceti di vino)
  • altri prodotti (spezie ecc.)
  • altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari, ad eccezione del burro, ecc.)
  • carni
  • formaggi
  • salumi
  • oli di oliva
  • oli essenziali
  • ortofrutticoli, cereali e frutta
  • pesci, molluschi, crostacei freschi

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