131^ emissione del 26 Novembre 2024, di n.1 francobollo ordinario appartenente alla serie tematica ” il Senso Civico” dedicato alle località italiane bilingue
131^ emissione del 26 Novembre 2024, di n.1 francobollo ordinario appartenente alla serie tematica ” il Senso Civico” dedicato alle località italiane bilingue, dal valore indicato in A zona 2, corrispondente ad €4,65
- data emissione: 26 Novembre 2024
- dentellatura: 11 effettuata con fustellatura.
- dimensioni francobollo: 40 x 30 mm
- tipo di carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico.
- Grammatura: 90 g/mq.
- Supporto: carta bianca, Kraft monosiliconata da 80 g/mq.
- Adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco).
- stampato: I.P.Z.S. Roma
- tiratura : 250.020
- valore tariffa: A zona 2 = €4,65
- colori: cinque
- bozzettista: Mattias HERMO
- num. catalogo francobollo: Michel ______ YT _______ UNIF ______SASS _____
- Il francobollo: raffigura la silhouette della penisola italiana avvolta in un nastro tricolore e circondata dalle denominazioni delle minoranze linguistiche presenti in Italia tutelate dall’articolo 6 della nostra Costituzione e precisamente: Franco provenzale, Germanico, Friulano, Sloveno, Ladino, Croato, Francese, Occitano, Catalano, Sardo, Albanese e Greco. Completano il francobollo le legende “LOCALITÀ ITALIANE BILINGUE” e “LA REPUBBLICA TUTELA LE MINORANZE LINGUISTICHE”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “A ZONA 2”.
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Il bilinguismo in Italia ha come base normativa l’articolo 6 della Costituzione (“La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”), che riconosce in via di principio la tutela delle lingue minoritarie presenti sul territorio nazionale.
Particolari forme di tutela sono previste dagli statuti speciali delle regioni Trentino-Alto Adige per quanto concerne le lingue tedesca e ladina (incluse minoranze cimbre e mochene), della Valle d’Aosta per quanto riguarda la lingua francese e della Sicilia per la lingua albanese.
La legge n. 482/1999
La legge n. 482 del 15 dicembre 1999 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” riserva il valore legale degli atti amministrativi ai soli testi redatti in lingua italiana, consentendo l’uso delle lingue minoritarie sia italiane sia estere nell’ambito delle sedi della Pubblica Amministrazione nel territorio sia locale sia nazionale, oltre a stabilire all’art. 1 che “la lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano” prevede nei successivi articoli specifiche misure di tutela e valorizzazione per la “lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo”, quali:
- l’insegnamento della lingua minoritaria nelle scuole materne, primarie e secondarie come seconda lingua opzionale e curricolare aggiunta rispetto a quella italiana (art. 4)
- l’uso orale e scritto della lingua minoritaria ammessa a tutela, “negli uffici delle amministrazioni pubbliche” anche per la “pubblicazione a uso pubblico di atti ufficiali dello Stato” e degli enti locali. Il bilinguismo attivo e passivo, orale e scritto, vale anche per le pubbliche amministrazioni nazionali, i procedimenti davanti al giudice di pace, prevedendosi che siano esplicitamente “escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato”, in assenza di ulteriori riferimenti agli altri organi della Magistratura (art. 9);
- l’adozione di toponimi aggiuntivi nella lingua minoritaria (art. 10);
- il ripristino su richiesta di nomi e cognomi nella forma originaria, gratuitamente ed entro 90 giorni dalla richiesta (artt. 10 e 11);
- l’obbligo di poter garantire l’inserimento nei contratti di servizio pubblico radiotelevisivo locale (ad es. con la RAI) di trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela (artt. 12 e 14).
Gli ambiti di applicazione della legge possono essere anche subcomunali e sono definiti dai Consigli Provinciali su richiesta del 15% dei cittadini dei comuni interessati o di 1/3 dei consiglieri comunali. Nel 2001 è stato emesso il D.P.R. n. 345 del 2 maggio 2001 (Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche) che disciplina l’uso della lingua delle minoranze nelle scuole e nelle università, l’uso della lingua delle minoranze da parte dei membri dei consigli comunali, comunità montane, province e regioni, la pubblicazione degli atti ufficiali dello Stato nella lingua ammessa a tutela, l’uso orale e scritto delle lingue ammesse a tutela negli uffici delle pubbliche amministrazioni e il ripristino dei nomi originari e la toponomastica.
La Riforma della RAI del 1975 introdusse l’obbligo per la società concessionaria di “effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle d’Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia”.
La Convenzione e il Contratto di servizio 2018-2022 hanno esteso la copertura alle seguenti minoranze linguistiche ammesse a tutela: la lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, la lingua sarda per la regione autonoma Sardegna, la lingua friulana per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Diverse Regioni hanno inoltre emesso ulteriori provvedimenti di tutela delle lingue locali (articolo parzialmente estrapolato dal sito Wikipedia e le immagini da Google).
Testo bollettino
La lingua è una componente importante, ma non unica né essenziale, dell’identità nazionale. La comunità che si riconosce in un comune sentire ideale e in una civiltà, frutto di una storia e fatta di cultura – ovvero una nazione – è composta da persone che, oltre alla lingua maggioritaria, possono parlare anche altre lingue. Così in Italia, dove – per una serie di complesse vicende storiche – oltre all’italiano si sono radicate anche lingue diverse, che in alcune aree hanno fatto sorgere comunità bilingue. Queste sono riconosciute dalla Costituzione (art. 6: La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche) e tutelate dalla legge (n. 482 del 1999).
La legge individua dodici lingue, a volte espressioni linguistiche particolari di altre lingue nazionali: franco provenzale, una delle lingue romanze nate dalle trasformazioni regionali del latino, parlata in aree della Valle d’Aosta, in Piemonte e in due comuni pugliesi; occitano, altra lingua romanza, diffusa in alcune valli piemontesi e in un comune della Calabria; francese, parlato in Valle d’Aosta; germanico, in diverse varietà lungo tutto l’arco alpino, dal Piemonte al Trentino-Alto Adige, al Veneto, al Friuli-Venezia Giulia; friulano, lingua romanza diffusa in Friuli; sloveno, diffuso in alcune zone delle province di Udine, Gorizia e Trieste; ladino, lingua romanza diffusa nell’area dolomitica fra Veneto e Trentino; croato, in tre comuni del Molise; catalano, lingua romanza di cui ad Alghero in Sardegna si parla un’arcaica variante; sardo, in Sardegna, altra lingua romanza; albanese, sparsa tra Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; greco, a Messina, in Calabria e nel Salento.
Insieme, tutte queste lingue formano una feconda ricchezza d’Italia.
Comm. dott. Bruno Crevato-Selvaggi Presidente della Federazione fra le Società Filateliche Italiane
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